Ricerca Avanzata
   Tribunale di Bologna
   Tribunali Emilia-Romagna
   Corte d'Appello di Bologna
   Lo Studio nelle Alte Corti
 
Tribunali Emilia-Romagna > Comportamento antisindacale
Data: 22/06/2001
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Decreto
Numero Provvedimento: -
Parti: Fiom-CGIL /Fava Giorgio Axel s.r.l.
TRIBUNALE DI PARMA - ASSEMBLEA RETRIBUITA CONCESSA (O PROMOSSA?) DAL DATORE DI LAVORO AL FINE DI SOSTITUIRE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ELETTO DA UN'ASSEMBLEA CONVOCATA DALLE OO.SS. PROVINCIALI - ANTISINDACALITA.


Presso una piccola impresa metalmeccanica, nella quale non esiste R.S.U., un'assemblea dei dipendenti , convocata dalle OO.SS. provinciali, procede all'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Questi prende a svolgere le sue funzioni; ma dopo poco comincia a ricevere contestazioni disciplinari (alcune delle quali sfociano in sanzioni, di poi, però, non applicate). Un certo giorno l'impresa riceve (così essa asserisce) la richiesta di alcuni lavoratori di sostituire lo R.L.S.; subito affigge un comunicato con il quale "concede" un'assemblea retribuita, avente ad oggetto la sostituzione dello R.L.S., fissandone il giorno e l'ora di effettuazione. L'assemblea si svolge senza la partecipazione di alcun rappresentante delle OO.SS. provinciali; il … decano dei dipendenti assume la presidenza; annuncia che c'è da scegliere tra lo R.L.S. in carica e altro dipendente; si volge qualche discussione perché qualche lavoratore … non ci sta; ma alla fine la maggioranza vota per il nuovo candidato, subito "riconosciuto" dall'impresa datrice di lavoro. Il ricorso ex art. 28 S.L. proposto qualche giorno dopo dalla FIOM-CGIL denuncia il comportamento antisindacale consistito: a) nell'assoggettare a procedimenti disciplinari ingiustificati il primo R.L.S.; b) nel convocare l'assemblea retribuita nel corso della quale lo si è sostituito. La convenuta si difende dicendo ben giustificate le contestazioni e le sanzioni e asserendo, quanto all'assemblea, che ha solo consentito ad un esercizio di democrazia diretta da parte di lavoratori. Il Tribunale, senza assumere informazioni d'alcun genere, respinge la domanda sotto il primo profilo, sostanzialmente dichiarando inesistente la prova della pretestuosità delle contestazioni disciplinari; lo accoglie, invece, sotto il secondo profilo, dichiarando che "la società convenuta non aveva alcun potere in ordine alla richiesta avanzata … da un gruppo di suoi dipendenti, non potendo dare corso alle censure dei lavoratori avverso l'operato" dello R.L.S. in carica e "non potendo sostanzialmente convocare (esso una nuova) assemblea", fissandone il giorno e lo scopo, "dovendosi riconoscere tali funzioni in capo alle organizzazioni sindacali". Al riguardo delle proteste di alcuni dipendenti, infatti, esso datore di lavoro doveva tenere una "posizione di estraneità". Tanto ritenuto, e considerato che non occorreva accertare "uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro", trattandosi di comportamento che "led(e) oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le OO.SS.", il Tribunale dichiarava invalida l'ultima assemblea e la "conseguente elezione del nuovo R.L.S." ed ordina alla convenuta "di riconoscere quale unico legittimo R.L.S." il primo eletto. Volendo sintetizzare al massimo, l'affermazione in diritto è la seguente: che tiene un comportamento antisindacale il datore di lavoro il quale, ricevuta la richiesta di un gruppo di suoi dipendenti di poter sostituire lo R.L.S. eletto nel corso di un'assemblea convocata e gestita dalle OO.SS. provinciali, non mantiene, di fronte a tale richiesta, una posizione di estraneità e consente, invece, senza richiesta delle stesse OO.SS., ad un'assemblea retribuita avente ad oggetto la nomina di un nuovo R.L.S